Noci, data in protocollo
Oggetto: Esame di Stato 2024 conclusivo del primo ciclo di istruzione: informazioni preliminari.
Si forniscono agli Alunni di classe terza di SS1g e alle loro Famiglie le seguenti informazioni preliminari sull’Esame di Stato:
Fonte: Ministero dell’Istruzione e del Merito
Primo ciclo
Per l’anno scolastico 2023-2024, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione risponde a quanto previsto dal decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e dai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 741 e 742 del 3 ottobre 2017.
L'esame si svolge tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2024.
Sono previste tre prove scritte: una di Italiano (o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento), una sulle competenze logico-matematiche, una prova di lingue articolata in due sezioni (una riferita all’inglese e una relativa alla seconda lingua straniera studiata).
Segue un colloquio per valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Il colloquio accerta anche la padronanza delle competenze di educazione civica (legge 92 del 20 agosto 2019).
La votazione finale (Decreto ministeriale 741 del 2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.
Supera l’Esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.
Indicazioni operative
La nota 4155 del 7 febbraio 2023 fornisce informazioni sullo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, su requisiti e voti di ammissione, prove d’esame, voti finali e certificazione delle competenze.
Altre indicazioni sono state fornite con le note 1865/2017, 312/2018, 7885/2018 e 5772/2019.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
(NOTA MINISTERIALE n. 4155 DEL 07/02/2023)
Requisiti di ammissione all’esame
In base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile (*), alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI. (*o sessione suppletiva)
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.
N.B. Validità dell’anno scolastico:
Tipologia corso | Monte ore settimanale | Monte ore settimanale attività oggetto di valutazione | Monte ore annuale attività oggetto di valutazione | Quota minima frequenza | Monte ore minimo frequenza | Monte ore massimo assenze |
Corso normale | 30 ore | 30 ore | 990 ore | 3/4 monte ore annuale personalizzato | 742 ore | 248 ore |
Corso tempo prolungato | 36 ore (compresa mensa) | 33 ore | 1089 ore | 3/4 monte ore annuale personalizzato | 817 ore | 272 ore |
VOTO DI AMMISSIONE
Rif. art. 6 del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62:
“Il voto di ammissione all’esame conclusivo del prima ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno”
perciò saranno così determinati i “pesi” dei 3 anni di corso nella Ss1gr:
- 1° anno: 25%
- 2° anno: 25%
- 3° anno: 50%
(Fonte: Documento programmatico del Collegio dei Docenti)
La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto.
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “AMMESSO”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “NON AMMESSO”.
In caso di non ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie
Rif. Nota ministeriale n. 4155 del 7-372023, $ Voto di ammissione:
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a
sei/decimi”.
Prove d’esame
L’articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l’articolo 6 del decreto ministeriale n.
741/2017 definiscono le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
L’esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.
Le prove scritte relative all’esame di Stato sono:
1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento
2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.
Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare,
sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.
Per mettere in grado tutte le studentesse e tutti gli studenti di affrontare con serenità l'esame, presenteranno un percorso personale elaborato liberamente in forma scritto-grafica anche digitale (quest’ultima modalità sarà favorita per i candidati che hanno frequentato l’indirizzo digitale), incentrato su una tematica da loro proposta e preventivamente concordata con il Consiglio di classe, che valorizzi il più possibile i collegamenti tra le varie discipline.
L’elaborato personale dovrà essere consegnato in Google classroom entro il 31 maggio 2024.
(Fonte: Documento programmatico del Collegio dei Docenti)
Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale
La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione (senza frazioni decimali) e della media dei voti attribuiti alle prove scritte e del colloquio (senza che, se espresso con frazione decimale, venga arrotondato all'unità superiore). Viene arrotondata, invece, la media finale.
Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.
Per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.
Attribuzione della lode
La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.
(Fonte: Documento programmatico del Collegio dei Docenti)
Calendario
-Prove orali: dal 17 al 21 (eventuali prove supplettive scritte/orali: 22 giugno).
N.B.: in caso di serie e documentate motivazioni i Genitori del candidato dovranno produrre entro le ore 12:00 del giorno 10 giugno 2023 comunicazione di eventuali impedimenti allo svolgimento del colloquio in specifiche date.
Per tutti i casi previsti dalla normativa vigente, i candidati assenti ad una o più prove dovranno svolgere le prove suppletive comunque entro e non oltre il 30 giugno.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa silvana Antonia Sasanelli
– Esame_di_Stato_2024_conclusivo_del_primo_ciclo_di_istruzione_signed.pdf